Rif. Decreto Ministeriale del 13/07/2011 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi"(entrato in vigore il 20/09/2011). Al Capo III, del Titolo I dell'Allegato al Decreto sopra citato, vengono fornite le indicazioni circa le dotazioni di mezzi di estinzione portatili (estintori) a cui sono soggetti i gruppi elettrogeni o le unità di cogenerazione:
- 5. Mezzi di estinzione portatili
- 5.1. Nei pressi del locale di installazione deve essere prevista l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C.
- 5.2. Il numero di estintori deve essere:
- a) uno per installazioni di gruppi e/o di unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva fino a 400 kW;
- b) due per potenze fino a 800 kW;
- c) un estintore portatile come sopra ed un estintore carrellato a polvere avente capacità estinguente pari a A-B1-C per potenze superiori a 800 kW.