FAQ

Una porta resistente al fuoco, non corredata di certificato di prova, è a norma?? Può essere sottoposta ad operazioni di manutenzione periodica in conformità alla nuova norma UNI 11473-1:2013?

Nella lettera Circolare prot.ns.7014/4101 sott.140/1 dell’ispettorato per le attività e le normative speciali di prevenzione incendi del Ministero dell’interno inviata nell’ottobre 2001 a tutti i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, sono riportati alcuni chiarimenti riguardo l’utilizzazione delle porte resistenti al fuoco nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e per la presentazione della relativa documentazione tecnica che il produttore deve allegare ad ogni fornitura.

Viene altresì precisato che il produttore di una porta resistente al fuoco omologata ai sensi dei decreti ministeriali 14 dicembre 1993 ( in G.U. nr.303 del 28.12.1993) e 27 gennaio 1999 (in G.U.nr. 43 del 24.02.1999), deve allegare copia della seguente documentazione:

  • Atto di omologazione del prototipo;
  • Dichiarazione di conformità del prototipo omologato;
  • Atto di estensione dell’omologazione per le porte aventi dimensioni diverse dal prototipo omologato;
  • Libretto di installazione uso e manutenzione con i relativi disegni applicativi;
  • Altri documenti diversi da questi, quale il certificato di prova o altra documentazione, non son necessari e/o obbligatori ai fini dei controlli di prevenzione.

 

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