L'ALLEGATO IV: "REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO", al punto 1: "AMBIENTI DI LAVORO", fornisce indicazioni sulle "vie e uscite di emergenza" (punto 1.5)
In tale paragrafo troviamo:
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
L'Allegato III del DM 10/03/1998, riprende l'argomento in maniera specifica nell'ambito delle misure di prevenzione incendi "MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO".
Il punto 3.3, lettera m) riporta: "ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo."
Il punto 3.10: "SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE" - riporta:
"Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno."
Ciascun deposito, in base alla dimensione, anche se non soggetto al controllo dei VVF, dovrà rispettare sia il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sia il DM 10/03/1998. Pertanto si ritiene che le porte debbano essere dotate di maniglione antipanico. Tale maniglione dovrà essere marcato CE.
Il numero delle uscite di sicurezza dipende dalle dimensioni del deposito, tenendo presente i "CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA" - punto 3.3 dell'Allegato III del citato DM 10/03/1998, ovvero:
"Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
- ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano più vicina non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
- le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
- i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati: - 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
- quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c)".