La risposta è affermativa. Infatti tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, indicate nell'art. 15 del D. Lgs. 81/08, c'è anche quella della "... regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti ...". In generale, per quanto attiene la manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio, si fa riferimento all'art. 4 del DM 10/03/1998:
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. In particolare, la norma tecnica di riferimento per la manutenzione degli estintori è la UNI 9994:2003.
Tale norma prevede quattro fasi:
- sorveglianza: eseguita da persona responsabile indicata dal datore di lavoro;
- controllo periodico (semestrale): deve essere effettuato dalla persona competente;
- revisione: ad intervalli indicati in apposita tabella della norma, deve essere effettuata da persona competente;
- collaudo: deve essere effettuata da persona competente, ad intervalli stabiliti dalla legislazione vigente.
Nota:
La UNI 9994:2003 è in revisione. Nella nuova versione, tale norma, a meno di variazioni, prevederà anche la gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto. Infatti, gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del Cliente dovranno fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione cogente in materia ambientale.